Home | Normative | Approfondimenti | Link utili | I protagonisti | Privacy | Contatti
  Prestazioni  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Normative  
     
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e deilavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento oconfinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8
     
  Tale Decreto è stato pubblicato per il triste primato di infortuni mortali occorsi a lavoratori che lavorano in ambienti tipo cisterne cunicoli, pozzi, fognature.

Ai fini del presente documento per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in
presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).

Una nota del Ministero del Lavoro del 27 giugno ha fatto chiarezza in merito all’applicazione del regolamento sulleNorme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che lavorano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati* e in particolare sull’obbligatorietà della certificazione dei contratti in regime di appalto o subappalto**.
Il DPR 177/2011 prevede che nelle particolari condizioni dette sopra è ammessa ” la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro:
1. con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
2. assunto:
• con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione… che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati”.
Per il Ministero l’esperienza richiesta è quella di lavoratori che svolgono le funzioni di preposto nella specifica attività ma si può prescindere dal “numero complessivo della forza lavoro della azienda”.
Se l’attività non viene svolta dagli operatori dell’impresa e si fa ricorso al subappalto, i lavori devono essere autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (DLgs 276/2003).
La verifica dell’idoneità tecnico professionale degli addetti alle speciali attività avviene:
• per acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. A del TU 81/08),
• per acquisizione del certificato attestante i requisiti dell’art. 2 del DPR 177/2011.
 
     
 
 
Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012- Redazione del DVR mediante procedure semplificate.
     
  Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Le attività che DEVONO e possono fare il DVR con le procedure standardizzate sono praticamente tutte: attività commerciali ed artigianali, uffici, professionisti, studi legali e tecnici, officine carrozzerie e autosaloni, imprese di ogni tipo, società sportive anche dilettantistiche, associazioni di ogni tipo, ecc. purchè non superino i 10 dipendenti.

LIMITAZIONI
ditte FINO A 10 DIPENDENTI che NON possono fare il DVR:
• centrali termoelettriche
• impianti ed installazioni nucleari
• aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni
• aziende industriali a rischio rilevante, come indicato dall'art 2 del dlgs 334 del
1999 (scaricabile più sotto)
 
     
 
 
Direzione generale per l'attività ispettiva- Circolare 16/2012 - Lavoratori autonomi- attività in cantiere-
     
  Va premesso innanzitutto che le indicazioni contenute in questa circolare, lungi dal costituire principi di carattere generale in ordine ai criteri di distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate, sono da intendersi quali mere istruzioni di carattere tecnico che si muovono sul piano della metodologia accertativi, anche mediante l’utilizzazione di “presunzioni operative”, al fine di orientare l’azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni.  
     
 
 
Decreto Interministeriale 18 novembre 2014, n. 201- Disposizioni in materia di salute e sicurezza nell'amministrazione giudiziaria
     
  Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per disciplinare l'organizzazione e le attivita' dirette
ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarita' organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.
 
     
 
 
Decreto Interministeriale 9 settembre 2014- Procedure semplificate per la redazione del POS, PSC, FO, PSS
     
  modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), piano di sicurezza e cooIn tale decreto vengono pubblicati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO), nonchè del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)  
     
 
 
Conferenza stato-Regioni del 26 gennaio 2006 - Modalità di attuazione e svolgimento del corso di formazione del responsabile della sicurezza esterno
     
  Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B,C
Il modulo A rappresenta il corso base e dura 28 ore, vale per qualsiasi macrosettore e ha validità permanente. E' obbligatorio per RSPP e ASPP.
Il modulo B , di specializzazione, è subordinato alla natura dei rischi e alle attività lavorative; ha durata variabile, da 12 a 68 ore.
E' obbligatorio per RSPP e ASPP.
Il modulo C è un modulo di specializzazione, dura 24 ore e costituisce credito formativo permanente.
E' obbligatorio solo per RSPP
 
     
 
 
Decreto 16 giugno 2008 - Requisiti minimi di formazione per i gestori delle attività di spettacolo viaggiante
     
  Tale decreto, pubblicato nella GU n. 152 del 1-7-2008, stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, i soggetti autorizzati, percorso formativo, programma di formazione e durata.  
     
 
 
D.Lgs 7 luglio 2011 n. 136 - Requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
     
  Tale decreto, pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2011, si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non
commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
 
     
 
 
Decreto interministeriale 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
     
  Tale decreto, in vigore dal 18/03/2014, stabilisce i requisiti minimi indispensabile per il formatore che intende svolgere corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Tale prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione del decreto, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti nell’allegato. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.


Si considera qualificato il formatore-docente che possiede il prerequisito e uno dei criteri.
 
     
 
 
Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, in materia di formazione per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota
     
  Tale accordo stabilisce modalità di svolgimento, durata e programma del corso, in attuazione agli art.li 36 quater e 36 quinquies del D.Lgs 626/94.  
     
 
 
Accordo stato-regioni del 22/02/2012- Modalità operative per la formazione di operatori di macchine movimento terra, carrellisti, trattoristi
     
  Tale accordo è stato pubblicato sulla G.U. del 12/03/2012.
Per gli operatori di cui sopra richiesta una specifica abilitazione; percorso, contenuti e il monte ore sono illustrati in tale accordo, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
 
     
 
 
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011- Modalità opearative per la formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
     
  In data 11/01/2012 è stato pubblicato l’accordo Stato- Regioni che prevede dei nuovi moduli formativi per datori di lavoro (che ricoprono anche il ruolo di responsabile della sicurezza), dirigenti, preposti e lavoratori.
Le aziende vengono distinte in tre tipologie di rischio, in base al quale vengono previsti corsi di formazione di durata e contenuti diversificati.

L'appartenenza alla tipologia di rischio dipendende dal codice ATECO.
 
     
 
 
D.Lgs 81/08, aggiornato con il D.Lgs 106/2009- Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
     
  collegarsi al seguente link:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf
 
     
 
 
simia © 2024. Tutti i diritti riservati | P. IVA 06960900634   Privacy Policy | Area riservata